NUOVE DISPOSIZIONI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
- Scritto da IgruService
- Letto 1386 volte
- Stampa

TEMPISTICHE PER L'APPLICAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI SUI SISTEMI DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA PER GLI UTENTI ATTIVI
DELIBERA AEEGSI 786/2016
Con la presente Vi informo che, a seguito della pubblicazione della delibera 786/2016 del 22 dicembre 2016, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) ha disposto le tempistiche per l’effettuazione delle verifiche periodiche sui Sistemi di Protezione di cui alle Norme CEI 0-21 e 0-16 V2;
L’effettuazione di verifiche periodiche sui sistemi di protezione di interfaccia deriva dall’esigenza di disporre di sistemi atti a garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale; l’obbligatorietà e l’uniformazione di tali verifiche periodiche quindi completano il percorso avviato con la deliberazione AEEG 84/2012/R/eel (Noto anche come Adeguamento A70).
Qualora i soggetti interessati non effettuino le verifiche, a seguito di segnalazione del gestore di rete (GDR), il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito: GSE) provveda a sospendere l’erogazione degli incentivi (se previsti), nonché l’efficacia delle convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato.
Le Deliberazione in oggetto prevede che le verifiche con cassetta prova relè sui sistemi di protezione installati presso utenti attivi connessi in BT o MT, siano effettuate secondo i seguenti criteri:
1) Nel caso di impianti di produzione connessi in bassa tensione (BT) di potenza superiore a 11,08 kW, per i soli sistemi di protezione di interfaccia con dispositivo dedicato (relè di protezione esterno);
2) Nel caso di impianti di produzione connessi in media tensione (MT) di potenza superiore a 11,08 kW, per i sistemi di protezione di interfaccia;
Nel caso di impianti di produzione con SPI integrata basta effettuare l'autotest sul/sugli inverter (non necessitano di prova con cassetta prova relè);
TEMPISTICHE DELLE VERIFICHE PER SISTEMI DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA ESTERNI
IMPIANTI ENTRATI IN ESERCIZIO: DALL’ 1 Agosto 2016 in poi
TEMPISTICA: entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
IMPIANTI ENTRATI IN ESERCIZIO: DALL’ 1 Luglio 2012 fino al 31 Luglio 2016
TEMPISTICA: entro l’ultima data tra:
a) il 31 marzo 2018
b) 5 anni dalla data di entrata in esercizio
c) 5 anni dalla precedente verifica documentata;
IMPIANTI ENTRATI IN ESERCIZIO: DALL’1 gennaio 2010 fino al 30 giugno 2012 TEMPISTICA: entro l’ultima data tra:
a) il 31 dicembre 2017
b) 5 anni dalla data di entrata in esercizio
c) 5 anni dalla precedente verifica documentata;
IMPIANTI ENTRATI IN ESERCIZIO: fino al 31 dicembre 2009
TEMPISTICA: entro l’ultima data tra:
a) 30 settembre 2017
b) 5 anni dalla precedente verifica documentata.
TEMPISTICHE DELLE VERIFICHE PER SISTEMI DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA INTEGRATI NEGLI INVERTER (PICCOLI IMPIANTI)
IMPIANTI ENTRATI IN ESERCIZIO: dal 2007 (tutti gli impianti)
TEMPISTICA: annualmente
MODALITA’ DI COMUNICAZIONE, VERIFICA E POSSIBILI SOSPENSIONI
La Deliberazione prevede inoltre che:
1) I gestori di rete (GDR), segnalino a tutti i soggetti interessati, attraverso il proprio sito internet ovvero attraverso il portale informatico, l’entrata in vigore della medesima deliberazione e le relative disposizioni;
2) Qualora i soggetti interessati non effettuino le verifiche, a seguito di segnalazione del gestore di rete (GDR), il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito: GSE) provveda a sospendere l’erogazione degli incentivi (se previsti), nonché l’efficacia delle convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato, in attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto interministeriale 5 luglio 2012, fino alla comunicazione dell’avvenuta effettuazione della verifica;
3) Rimanga ferma la possibilità, in capo ai gestori di rete (GDR) e declinata nel regolamento di esercizio, di sospendere il servizio di connessione fino all’avvenuta effettuazione delle verifiche, precisando che l’eventuale sospensione del servizio di connessione possa essere effettuata dai gestori di rete solo previo preavviso e comunque dopo aver lasciato al produttore almeno due ulteriori mesi.
Riferimenti normativi
https://www.autorita.energia.it/allegati/docs/16/786-16.pdf
https://www.autorita.energia.it/allegati/docs/16/614-16.pdf
https://www.ceinorme.it/doc/norme/faq1A_.pdf
Contattatemi per informazioni, preventivi e quant’altro.
Per. Ind. Andrea Federico Grussu
Tel. 0783-991136 - Cell. 340-3679634