ECOBONUS 110% EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

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Tra le misure contenute nel Dl Rilancio, c’è anche l’ormai famoso Ecobonus al 110%, la maxi-agevolazione fiscale prevista per chi esegue interventi di efficientamento energetico del proprio immobile, che consentano un miglioramento di almeno due livelli della classe energetica dell’edificio. La misura sarà in vigore dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, e prevede la possibilità di cedere il credito maturato alle banche o di chiedere lo sconto in fattura all’impresa che realizza i lavori. Possono beneficiarne solo le persone fisiche e solo per le abitazioni in condominio o per quelle indipendenti che siano adibite a prima casa.

Ecobonus e pannelli fotovoltaici

Come spiegato nell’articolo 128 del testo, l’agevolazione potrà essere utilizzata anche per l’installazione di pannelli fotovoltaici, che utilizzano la luce del sole per produrre energia. Oltre ad essere una fonte di energia “verde” e rinnovabile, uno dei vantaggi è il significativo risparmio in bolletta per le famiglie.

Uno dei casi in cui l’Ecobonus viene concesso, infatti, è la realizzazione di interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione. Inclusi nella disposizione sono gli impianti ibridi o geotermici, anche, appunto, abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici. La detrazione prevista per questo genere di interventi è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Viene inoltre  riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

I lavori possono essere poi effettuati anche sugli edifici unifamiliari, con una detrazione su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro, riconosciuta anche per quelle relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Per quanto riguarda, in particolare, l’installazione di impianti solari fotovoltaici su edifici, il tetto massimo di detraibilità è 48.000 euro e “comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico”, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Il decreto prevede inoltre l’obbligo di cessione al Gestore dei servizi energetici (GSE) dell’energia autoprodotta e non consumata.

Ecobonus, altre applicazioni

La terza possibilità concessa dall’Ecobonus è quella di effettuare interventi di “isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo”. La detrazione in questo caso è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

L’Ecobonus, però, non copre soltanto i costi di interventi di efficienza energetica, della riduzione del rischio sismico e di installazione di impianti fotovoltaici. Un’altra opportunità contemplata dalla maxi agevolazione è l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, sempre con riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in 5 rate di pari importo.

 

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NUOVE DISPOSIZIONI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

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TEMPISTICHE PER L'APPLICAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI SUI SISTEMI DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA PER GLI UTENTI ATTIVI

DELIBERA AEEGSI 786/2016

Con la presente Vi informo che, a seguito della pubblicazione della delibera 786/2016 del 22 dicembre 2016, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) ha disposto le tempistiche per l’effettuazione delle verifiche periodiche sui Sistemi di Protezione di cui alle Norme CEI 0-21 e 0-16 V2;

L’effettuazione di verifiche periodiche sui sistemi di protezione di interfaccia deriva dall’esigenza di disporre di sistemi atti a garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale; l’obbligatorietà e l’uniformazione di tali verifiche periodiche quindi completano il percorso avviato con la deliberazione AEEG 84/2012/R/eel (Noto anche come Adeguamento A70).

Qualora i soggetti interessati non effettuino le verifiche, a seguito di segnalazione del gestore di rete (GDR), il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito: GSE) provveda a sospendere l’erogazione degli incentivi (se previsti), nonché l’efficacia delle convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato.

Le Deliberazione in oggetto prevede che le verifiche con cassetta prova relè sui sistemi di protezione installati presso utenti attivi connessi in BT o MT, siano effettuate secondo i seguenti criteri:

1) Nel caso di impianti di produzione connessi in bassa tensione (BT) di potenza superiore a 11,08 kW, per i soli sistemi di protezione di interfaccia con dispositivo dedicato (relè di protezione esterno);

2) Nel caso di impianti di produzione connessi in media tensione (MT) di potenza superiore a 11,08 kW, per i sistemi di protezione di interfaccia;

Nel caso di impianti di produzione con SPI integrata basta effettuare l'autotest sul/sugli inverter (non necessitano di prova con cassetta prova relè);

TEMPISTICHE DELLE VERIFICHE PER SISTEMI DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA ESTERNI

IMPIANTI ENTRATI IN ESERCIZIO: DALL’ 1 Agosto 2016 in poi
TEMPISTICA: entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio;

IMPIANTI ENTRATI IN ESERCIZIO: DALL’ 1 Luglio 2012 fino al 31 Luglio 2016
TEMPISTICA: entro l’ultima data tra:
a) il 31 marzo 2018
b) 5 anni dalla data di entrata in esercizio
c) 5 anni dalla precedente verifica documentata;

IMPIANTI ENTRATI IN ESERCIZIO: DALL’1 gennaio 2010 fino al 30 giugno 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                      TEMPISTICA: entro l’ultima data tra:
a) il 31 dicembre 2017
b) 5 anni dalla data di entrata in esercizio
c) 5 anni dalla precedente verifica documentata;

IMPIANTI ENTRATI IN ESERCIZIO: fino al 31 dicembre 2009
TEMPISTICA: entro l’ultima data tra:
a) 30 settembre 2017
b) 5 anni dalla precedente verifica documentata.

 

TEMPISTICHE DELLE VERIFICHE PER SISTEMI DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA INTEGRATI NEGLI INVERTER (PICCOLI IMPIANTI)

IMPIANTI ENTRATI IN ESERCIZIO: dal 2007 (tutti gli impianti)
TEMPISTICA: annualmente

 

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE, VERIFICA E POSSIBILI SOSPENSIONI

La Deliberazione prevede inoltre che:

1) I gestori di rete (GDR), segnalino a tutti i soggetti interessati, attraverso il proprio sito internet ovvero attraverso il portale informatico, l’entrata in vigore della medesima deliberazione e le relative disposizioni;

2) Qualora i soggetti interessati non effettuino le verifiche, a seguito di segnalazione del gestore di rete (GDR), il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito: GSE) provveda a sospendere l’erogazione degli incentivi (se previsti), nonché l’efficacia delle convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato, in attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto interministeriale 5 luglio 2012, fino alla comunicazione dell’avvenuta effettuazione della verifica;

3) Rimanga ferma la possibilità, in capo ai gestori di rete (GDR) e declinata nel regolamento di esercizio, di sospendere il servizio di connessione fino all’avvenuta effettuazione delle verifiche, precisando che l’eventuale sospensione del servizio di connessione possa essere effettuata dai gestori di rete solo previo preavviso e comunque dopo aver lasciato al produttore almeno due ulteriori mesi.

Riferimenti normativi

https://www.autorita.energia.it/allegati/docs/16/786-16.pdf

https://www.autorita.energia.it/allegati/docs/16/614-16.pdf

https://www.ceinorme.it/doc/norme/faq1A_.pdf

 

Contattatemi per informazioni, preventivi e quant’altro.

Per. Ind. Andrea Federico Grussu
Tel. 0783-991136 - Cell. 340-3679634


 

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SICUREZZA ELETTRICA: A RISCHIO 12 MILIONI DI CASE ITALIANE

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“La sicurezza delle persone è a rischio in 12 milioni di case italiane. Molti impianti non sono mai stati controllati, altri sono obsoleti e non a norma. Il primo passo per una maggiore sicurezza è la consapevolezza dei rischi che si corrono ed avere sotto controllo la salute del proprio impianto in modo da ridurre gli incidenti domestici.” (Fonte: PROSIEL associazione senza scopo di lucro per la promozione della cultura della sicurezza e dell’innovazione elettrica).

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ADEGUAMENTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI ALLA DELIBERA 243/2013 AEEG.

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Con la presente Vi informo che, a seguito della pubblicazione della delibera 243/2013, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) ha imposto l’adeguamento delle protezioni presenti negli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 6 kW entrati in esercizio prima del 31 marzo 2012.
Le modifiche da apportare agli impianti si riferiscono all' allegato A70 di Terna, paragrafo 5. In particolare, per le prescrizioni relative alla frequenza, è richiesto che l’impianto rimanga connesso alla rete nell’intervallo di 49–51 Hz (invece di 49,7-50,3Hz).

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